Art. 18 — Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 139:
  • 1)le parole da: "chiunque" fino a: "e' tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute";
  • 2)le parole: "supera le 5" sono sostituite dalle seguenti: "e' superiore a 30";
  • 3)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati";
  • b)al comma 140, le parole da: ", entro sette giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse";
  • c)al comma 141, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o piu' decreti" e le parole: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 aprile 2022";
  • d)il comma 142 e' sostituito dal seguente: "142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalita' di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma"

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2022 al 28 dicembre 2024. 317 parole aggiunte in 8 capoversi.

aggiunto: 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 139:

aggiunto: 1) le parole da: "chiunque" fino a: "e' tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute";

aggiunto: 2) le parole: "supera le 5" sono sostituite dalle seguenti: "e' superiore a 30";

aggiunto: 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati";

aggiunto: b) al comma 140, le parole da: ", entro sette giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse";

aggiunto: c) al comma 141, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o piu' decreti" e le parole: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 aprile 2022";

aggiunto: d) il comma 142 e' sostituito dal seguente: "142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalita' di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;228~art18 · fonte del testo

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