Art. 18 — Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 139:
- 1)le parole da: "chiunque" fino a: "e' tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute";
- 2)le parole: "supera le 5" sono sostituite dalle seguenti: "e' superiore a 30";
- 3)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati";
- b)al comma 140, le parole da: ", entro sette giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse";
- c)al comma 141, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o piu' decreti" e le parole: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 aprile 2022";
- d)il comma 142 e' sostituito dal seguente: "142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalita' di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma"
Testo vigente dal 28 dicembre 2024
