Art. 30-bis c.o.m. — Organizzazione sportiva della Difesa
((Presso lo Stato maggiore della difesa e' istituito il Gruppo sportivo della Difesa, che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni:
- a)definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della programmazione delle attivita' sportive della Difesa nonche' le discipline sportive di interesse, valorizzando quelle gia' consolidate e favorendone la piu' ampia diffusione;
- b)assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la societa' Sport e salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attivita' sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- c)coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente;
- d)definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attivita' sportive della Difesa;
- e)coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attivita' del Consiglio internazionale dello sport militare;
- f)promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalita' nonche' attivita' sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale;
- g)coordina le attivita' di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport.)) ((Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalita' di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa nonche' i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa)).
Testo vigente dal 8 agosto 2026
