1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Gli impegni assunti dal Fondo, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del Fondo le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni dirette di escussione della garanzia nei confronti ne' dell'amministrazione titolare del Fondo ne' del Ministero dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del Fondo non puo' essere superiore al 70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione puo' intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e puo' altresi' rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee"

Testo vigente dal 31 luglio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-31;71~art16ter · fonte del testo

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