Art. 9-bis — Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia
All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentadue anni". Al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento, i bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico di Polizia, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di eta' non superiore a trentadue anni.
Testo vigente dal 5 dicembre 2023
