Art. 9-bis — Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013
Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e' sostituito dal seguente: "4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonche' dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
- a)l'esplosivo detonante non puo' essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
- b)per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non puo' avere una funzione di detonante o non puo', com'e' progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
- c)per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico e' progettato in modo da non funzionare come detonante o, se e' progettato per la detonazione, non puo', com'e' progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo
Testo vigente dal 16 ottobre 2013
