Art. 1 — Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza

Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonche' delle risultanze dell'attivita' di vigilanza ((prevista dal regolamento)) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, ((entro sessanta)) giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, cosi' da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purche' risulti garantita la sicurezza del sito. L'elenco delle opere di cui al comma 1 e' comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome ((, alle prefetture-uffici territoriali del Governo)) e alle autorita' di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorita' di bacino segnalano al Registro italiano dighe ((, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1,)) la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche conto delle risultanze dell'attivita' straordinaria di ricognizione lungo i corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Testo vigente dal 30 maggio 2004

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Che cosa è cambiato dal 30 maggio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2004 al 30 maggio 2004. 1 parola tolta, 23 parole aggiunte.

Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonche' delle risultanze dell'attivita' di vigilanza aggiunto: prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, entro tolto: trenta aggiunto: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito … al comma 1 e' comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonomeaggiunto: , alle prefetture-uffici territoriali del Governo e alle autorita' di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorita' di bacino segnalano al Registro italiano digheaggiunto: , entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1, la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-03-29;79~art1 · fonte del testo

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