Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede ((, nei casi in cui sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza,)) mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima legge n. 225 del 1992, di uno o piu' Commissari delegati, di comprovata professionalita' tecnico-scientifica o amministrativa, a cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo e che possono avvalersi anche dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.), territorialmente competenti, di cui all'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le determinazioni commissariali sono adottate previa acquisizione del motivato parere tecnico vincolante del Registro italiano dighe. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati contributi quindicennali ai mutui che l'ente Registro italiano dighe puo' stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente pari a Euro 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a Euro 785.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei fondi tra i commissari delegati, sentito il ((Comitato di alta sorveglianza)) di cui all'articolo 3. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: "livello sovraregionale" sono inserite le seguenti: "non piu' di". Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2004 al 30 maggio 2004. 1 parola tolta, 15 parole aggiunte.

Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvedeaggiunto: , nei casi in cui sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 … effettua il riparto dei fondi tra i commissari delegati, sentito il Comitato di alta tolto: vigilanza aggiunto: sorveglianza di cui all'articolo 3. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-03-29;79~art2 · fonte del testo

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