Al fine di assicurare l'espletamento degli interventi a carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, volti a far fronte alla condizione di rischio derivante dalle grandi dighe fuori esercizio, il Registro italiano dighe e' autorizzato a derogare, nel limite di 50 milioni di euro ((per l'anno 2006)), all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo complessivo previsto dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Testo vigente dal 30 marzo 2006
