Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2005 al 3 dicembre 2005. 365 parole tolte, 89 parole aggiunte.
tolto: In relazione all'incremento delle tipologie e del volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonche' dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell' anno precedente, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3. Per l'anno 2006 il versamento e' determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euroaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2004, N. 282, CONVERTITO CON L. 27 DICEMBRE 2004, N. 307. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. COMMA ABROGATO DAL D.L. tolto: 29 NOVEMBRE 2004 aggiunto: 30 SETTEMBRE 2005, N. tolto: 282 aggiunto: 203, CONVERTITO CON tolto: L. 27 DICEMBRE 2004 aggiunto: MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. tolto: 307. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dal comma 1, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo. Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato annualmente,sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalita' di versamento, nonche' ogni altra regola tecnica necessaria per l'attuazione del presente articolo. Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 e' assegnata ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio aggiunto: 248. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge 27 dicembre …