Art. 33 — Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca
Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, ((in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali)), svolga la relativa attivita' di ricerca presso l'ente di appartenenza, e' collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, ((per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione)). ((Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione)) e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore ((rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale)) e non puo' eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore piu' elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, ((in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali)), svolga la relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 7 aprile 2012
