Art. 5 — Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272
All'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo anno di eta'.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il ((venticinquesimo anno di eta', sempre che, per quanti abbiano gia' compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresi' delle finalita' rieducative.))».
Testo vigente dal 21 agosto 2014
