Art. 3 — Modifiche all'articolo 678 del codice di procedura penale
All'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla liberta' personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.».
Testo vigente dal 27 giugno 2014
