Art. 8 — Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente: ((Art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria). - 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attivita' ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, puo' essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non e' accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza. 2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante e' soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio. 3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, puo' essere effettuata anche mediante forme di pubblicita' idonee, secondo le modalita' e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicita' di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica. 4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)). 2. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato. 3. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera c-bis), e' aggiunta la seguente: «c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.».

Testo vigente dal 29 maggio 2019

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Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2019 al 29 maggio 2019. 312 parole tolte, 171 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente: tolto: « Art. 18-bisaggiunto: . (Misure di contrasto tolto: della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie aggiunto: degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria). - 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio … altra attivita' ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, aggiunto: disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, aggiunto: comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri tolto: di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei aggiunto: indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. tolto: Le piante monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione non sono rimosse aggiunto: In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, puo' essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non e' accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure tolto: stabilite dalla medesima decisione. 2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonche' ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale. 3. aggiunto: di emergenza. 2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi tolto: di cui al comma 1 che, quando l'infezione e' conosciuta o manifesta omette di farne tempestiva denuncia ai Servizi fitosanitari competenti per territorio e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. 4. I medesimi soggetti di cui al comma 3 aggiunto: da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette tolto: dagli organismi nocivi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativaaggiunto: , e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori tolto: fitosanitari aggiunto: o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del tolto: servizio aggiunto: Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante e' soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata tolto: fino al doppio. 5. In caso di irreperibilita' dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi aggiunto: del doppio. 3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, puo' essere effettuata anche mediante forme di pubblicita' idonee, secondo le modalita' e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicita' di cui al tolto: presente articolo ovvero nell'ipotesi in cui questi rifiutino l'accesso ai fondi medesimi aggiunto: periodo precedente, gli ispettori tolto: fitosanitari ed aggiunto: o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del tolto: servizio fitosanitario, per l'esercizio aggiunto: Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque tolto: a detti fondi al aggiunto: ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di tolto: urgenza di cui al comma 2 aggiunto: emergenza. A tale scopo i tolto: servizi aggiunto: Servizi fitosanitari competenti per territorio possono tolto: richiedere aggiunto: chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica. tolto: 6 aggiunto: 4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.tolto: » aggiunto: 2. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogatoaggiunto: . 3. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-03-29;27~art8 · fonte del testo

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