Art. 8 — Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente: ((Art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria). - 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attivita' ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, puo' essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non e' accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza. 2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante e' soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio. 3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, puo' essere effettuata anche mediante forme di pubblicita' idonee, secondo le modalita' e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicita' di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica. 4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)). 2. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato. 3. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera c-bis), e' aggiunta la seguente: «c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.».
Testo vigente dal 29 maggio 2019
