Capo I – Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni
- Art. 11
- Art. 11-bis — Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro
- Art. 12
- Art. 12-bis — Ulteriori disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione
- Art. 12-ter — Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
- Art. 12-quater — Misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio sanitario nazionale
- Art. 12-quinquies — Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
- Art. 13
- Art. 13-bis
- Art. 14 — Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie
- Art. 15 — Misure urgenti per il Giubileo
- Art. 15-bis — Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità
- Art. 15-ter — Completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. a uso esclusivo delle Forze di polizia
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 17-bis
- Art. 17-ter — Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali
- Art. 17-quater — Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 21-bis — Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21
- Art. 21-ter — Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria
- Art. 21-quater — Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
- Art. 21-quinquies — Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche
- Art. 21-sexies — Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
- Art. 22 — Entrata in vigore