Art. 32-quinquies — Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione
1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, al primo periodo, le parole: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Servizio centrale di protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia";
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"
Testo vigente dal 1 gennaio 2020
