Art. 31-bis — Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale
1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: "1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non puo' essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente"
Testo vigente dal 1 gennaio 2020
