Art. 21-quinquies — Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio
1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da uno a tre anni";
- b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio"
Testo vigente dal 1 gennaio 2020
