Art. 5 — Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno
Ai fini del completamento delle attivita' in corso per la bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume Sarno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i siti attualmente utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo delle attivita', per il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio, possono essere mantenuti in esercizio, in deroga alla normativa vigente, fino al ((31 dicembre 2008)), assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.
Testo vigente dal 1 marzo 2008
