Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato nella posizione economica C3, gia' appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonche' gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo gia' svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il personale non inquadrato nella posizione economica C3 delle medesime figure professionali indicate al comma 1 del presente articolo consegue l'inquadramento nella posizione economica superiore, in relazione alle vacanze determinate nel ruolo, secondo la posizione nello stesso occupata. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale nominato dirigente ai sensi del comma 1 del presente articolo e del personale gia' appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali e' regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le lettere a), b), d), e) ed l) sono abrogate.

Testo vigente dal 1 agosto 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 66/2011

    Questione inammissibile
    25 febbraio 2011

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 27 luglio 2005, n. 154, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la carriera dirigenziale penitenziaria, dispone l'accesso automatico alla dirigenza del solo personale inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ad alcuni profili professionali, senza estendere tale beneficio a tutti coloro che alla data di entrata in vigore della legge ricoprivano profili del livello C3, conseguiti per concorso. La norma censurata, infatti, riguarda i soli dipendenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e non si applica al personale del Dipartimento per la giustizia minorile, ai cui ruoli appartiene il soggetto ricorrente nel giudizio a quo .

    Art. 3 cost. · Art. 4 Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-07-27;154~art4 · fonte del testo

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