Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Rilevazione e comunicazione del numero di Identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera (articolo 5-bis decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

[2]1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2030, i soggetti indicati nella parte I, titolo II, capo II, sezione I, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n, 33, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono a soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea redditi da lavoro dipendente e assimilati e pensioni, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, ove possibile, rilevano e indicano nella dichiarazione annuale e nella certificazione unica il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza del percettore. 2. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, nelle istanze presentate in relazione a ruling preventivo transfrontaliero come definito all'articolo 180, comma 1, lettera i), e' indicato, ove possibile, anche il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza alla persona che presenta l'istanza e alle altre persone che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero. 3. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, ai fini dell'identificazione delle entita' appartenenti al gruppo multinazionale, l'entita' appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, in qualita' di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entita' designata, rileva e comunica, ove possibile, il numero di identificazione fiscale attribuito alle medesime entita' da parte della rispettiva giurisdizione di residenza fiscale. 4. Nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all'articolo 183 e dello scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, l'Agenzia delle entrate comunica anche le informazioni relative al numero di identificazione fiscale ricevute sulla base delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art184 · fonte del testo

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