Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 settembre 2026,n. 166

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La L. 25 settembre 2026,n. 166, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, nonche' il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026".

Testo vigente dal 26 settembre 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 2026

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2026 al 26 settembre 2026. 511 parole tolte in 18 capoversi.

tolto: Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 45,9 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, pari a 42,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 45,9 milioni di euro per l'anno 2027 e commi 1 e 2 valutati in 190,2 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

tolto: a) quanto a 95.570.485 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'Allegato 1;

tolto: b) quanto a euro 136.729.515 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

tolto: 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 65.000.000;

tolto: 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 14.500.000;

tolto: 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 11.600.000;

tolto: 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 1.150.000;

tolto: 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 9.000.000;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

tolto: 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 46.035;

tolto: 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 4.300.000;

tolto: 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 333.480;

tolto: 9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 9.800.000;

tolto: 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 5.500.000;

tolto: 11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 500.000;

tolto: 12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 10.000.000;

tolto: 13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 5.000.000.

tolto: c) quanto a 45,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 1;

tolto: d) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilita' di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera a), possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 settembre 2026,n. 166

    La L. 25 settembre 2026,n. 166, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, nonche' il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026".

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-08-05;139~art2 · fonte del testo

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