Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 settembre 2026,n. 166

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La L. 25 settembre 2026,n. 166, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, nonche' il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026".

Testo vigente dal 26 settembre 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2026 al 26 settembre 2026. 1940 parole tolte.

tolto: I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la disposizione si applica anche alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti residenti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano societa' controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a euro 20 miliardi e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attivita' di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonche' di energia elettrica. Ai fini del comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attivita' effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato. L'importo da versare ai sensi del comma 1 e' pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora gli utili la cui distribuzione e' stata deliberata fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione. Le successive modificazioni della data o delle modalita' di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non piu' destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsato. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sede di versamento non e' ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo ai soggetti obbligati di cui al comma 1 e' riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i soggetti obbligati di cui al comma 1 comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota e' utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla societa' in compensazione del credito di imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo. Il credito di imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalita' di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito di imposta di cui al comma 7 e' versata nei termini e con le modalita' ordinariamente previsti. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residui una quota del medesimo credito, tale quota e' immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsata. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo l'articolo 55, e' aggiunto il seguente: «Articolo 55-bis (Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico). - 1. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la disposizione si applica anche alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti residenti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che siano societa' controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a euro 20 miliardi e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attivita' di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonche' di energia elettrica. 3. Ai fini del comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attivita' effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato. 4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 e' pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, ai sensi degli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, qualora gli utili la cui distribuzione e' stata deliberata fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione. 5. Le successive modificazioni della data o delle modalita' di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non piu' destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsato. 6. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalita' previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. In sede di versamento non e' ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo ai soggetti obbligati di cui al comma 1 e' riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, i soggetti obbligati di cui al comma 1 comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota e' utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla societa' in compensazione del credito di imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo. 8. Il credito di imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalita' di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito di imposta di cui al comma 7 e' versata nei termini e con le modalita' ordinariamente previsti. 10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate ai sensi degli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, residui una quota del medesimo credito, tale quota e' immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsata.». Il versamento di cui al presente articolo non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Il versamento anticipato non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci e non costituisce, ai fini fiscali, corresponsione anticipata degli utili. Restano ferme le ordinarie disposizioni relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 settembre 2026,n. 166

    La L. 25 settembre 2026,n. 166, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, nonche' il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-08-26;153~art2 · fonte del testo

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