Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 settembre 2026,n. 166

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La L. 25 settembre 2026,n. 166, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, nonche' il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026".

Testo vigente dal 26 settembre 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2026 al 26 settembre 2026. 280 parole tolte.

tolto: In considerazione del perdurante nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata, dal 27 agosto al 5 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 105,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 e dall'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, le parole: «364,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «386,2 milioni». Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22,1 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 settembre 2026,n. 166

    La L. 25 settembre 2026,n. 166, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, nonche' il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-08-26;153~art1 · fonte del testo

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