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Che cosa è cambiato dal 16 novembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1996 al 16 novembre 1996. 462 parole tolte, 16 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dai seguenti: "8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in violazione delle disposizioni del presente decreto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire trenta milioni. Se il fatto e' commesso, a fine di lucro, da tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o piu' persone, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. 8-bis. Nei casi previsti dal comma 8 e' sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio o appartenente a persona estranea al reato.". 8-ter. Qualora nel corso di un procedimento per uno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea risulti esposto a grave pericolo per effetto della collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore puo' rilasciare uno speciale permesso di soggiorno nel territorio dello Stato, se sussistono le seguenti condizioni:

tolto: a) l'eventuale ritorno nello Stato di appartenenza possa metterne in grave pericolo l'incolumita' personale;

tolto: b) il contributo offerto sia di eccezionale rilevanza per l'individuazione e la cattura dei responsabili o per la disarticolazionedell'organizzazione criminale;

tolto: c) non ricorrono le circostanze di cui all'articolo 7, comma 5. 8-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 8-ter, il procuratore della Repubblica comunica alla competente autorita' di pubblica sicurezza gli elementi da cui risulti la rilevanza del contributo offerto e quelli concernenti la gravita' ed attualita' del pericolo. 8-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 8-ter e' valido per l'esercizio delle attivita' consentite ed ha la durata di un anno salvo che permangano le esigenze processuali o di sicurezza. Lo stesso e' revocato quando vengano meno le circostanze di cui al comma 8-ter o sono cessate le esigenze processuali e di sicurezza, ovvero quando la persona interessata osserva una condotta incompatibile con la sua permanenza nel territorio dello Stato.".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 9 DICEMBRE 1996, N. 617

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-13;477~art5 · fonte del testo

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