Art. 5 — Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilita' di reti, sistemi informativi e servizi informatici, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, puo' comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e secondo un criterio di proporzionalita', la disattivazione, totale o parziale, di uno o piu' apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati. Laddove nelle determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all'interruzione, le stesse determinazioni devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. Le determinazioni di cui al presente comma ((non sono soggette)) al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1.
Testo vigente dal 21 maggio 2022
