Art. 6 — Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 302 e' sostituito dal seguente: "302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.". Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, in 18,546 milioni di euro per l'anno 2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

  • a)quanto a 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, a 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, a 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 ((attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni)) corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;
  • b)quanto a 4,846 milioni di euro per l'anno 2018, a 13,034 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In relazione a detto maggiore versamento, l'INPS consegue corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese. ((3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a))) (( Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui alla lettera b) del predetto comma 2, nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis. 3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))

Testo vigente dal 21 luglio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 2015 al 21 luglio 2015. 9 parole tolte, 166 parole aggiunte in 2 capoversi.

… per l'anno 2017, a 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 attraverso tolto: la aggiunto: i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;

… versamento, l'INPS consegue corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese. tolto: L'INPS provvede strutturalmente aggiunto: 3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente tolto: alle riduzioni di spesa ottenute aggiunto: ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2tolto: .aggiunto: , lettera a) Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui alla lettera b) del predetto comma 2, nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis. 3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-05-21;65~art6 · fonte del testo

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