Art. 1 — Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni

Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • 1)il comma 25 e' sostituito dal seguente: "25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
  • a)nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • b)nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • c)nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • d)nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • e)non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.";
  • 2)dopo il comma 25 ((sono inseriti i seguenti)): "25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta:
  • a)negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
  • b)a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento. ((25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.))". ((2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresi' dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.")) Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. Rimane ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

Testo vigente dal 21 luglio 2015

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 96/2018

    Questione infondata
    11 maggio 2018

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, lett. b), c), d) ed e), e 25-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 e dell'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013. La discrezionalità spettante al legislatore nella scelta dei meccanismi diretti ad assicurare nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici trova pur sempre un limite nel criterio di ragionevolezza, il quale circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali. Pertanto, la sussistenza della discrezionalità legislativa non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono. ( Precedente citato: sentenza n. 70 del 2015 ).

    Art. 24 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 250/2017

    Questione infondata
    1 dicembre 2017

    Sono dichiarati inammissibili gli interventi del Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e dell'Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS, nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015, e dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013. I due intervenienti, oltre a non essere parti del giudizio principale, non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento, atteso che essi non vantano una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale; né è sufficiente la circostanza che l'oggetto delle questioni rientri nell'ambito dei propri scopi statutari e, in particolare, in quello della tutela dell'interesse collettivo, atteso che quest'ultimo è differente rispetto a quelli dedotti nel giudizio principale, che concerne soltanto le posizioni soggettive individuali. Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale - anche rappresentativi di interessi collettivi o di categoria - è ammissibile soltanto per i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2017, n. 70 del 2017 e n. 35 del 2017; ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017 e allegata alla sentenza n. 35 del 2017 , ordinanze n. 227 del 2016 e n. 206 del 2016, nonché ordinanza letta all'udienza del 5 luglio 2016 e allegata all'ordinanza n. 206 del 2016 )

    Art. 24 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR · Art. 136 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 21 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 2015 al 21 luglio 2015. 27 parole tolte, 57 parole aggiunte in 2 capoversi.

2) dopo il comma 25 tolto: e' inserito il seguente aggiunto: sono inseriti i seguenti: "25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, …

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.tolto: ". Le disposizioni aggiunto: 25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al tolto: presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli aggiunto: comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.". 2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresi' dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.aggiunto: " Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-05-21;65~art1 · fonte del testo

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