Art. 34 — Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi
Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive ((associate adeguano)) i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalita' solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestivita' delle decisioni e del giusto processo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. ((In caso di mancato adeguamento, decorso tale termine)), il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta e ne riferisce all'Autorita' vigilante. Il commissario ((provvede all'adeguamento)) entro sessanta giorni dalla nomina. ((Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attivita' svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva e' previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorita' politica delegata allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze)). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte ((e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro.))
Testo vigente dal 17 agosto 2023
