Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia ((nazionale)) per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata All'articolo 113-bis ((del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo)) 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la parola: «duecento» e' sostituita dalla seguente: «trecento» e le parole: «con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
- b)al comma 2, la parola: «centosettanta» e' sostituita dalla seguente: «duecentosettanta» e la parola «cento» e' sostituita dalla seguente: «duecento»;
- c)al comma 4-bis, le parole: «2019/2021», sono soppresse. Per l'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 unita' appartenenti all'Area dei funzionari, da reclutare tramite le procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzata la spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572 annui a decorrere dall'anno 2024. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di 608.195 ((euro annui)) a decorrere dal 2024. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario e' autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753 annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri complessivi di cui ((ai commi)) 2, 3 e 4, pari ((a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024)), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unita', delle Forze di polizia, che puo' essere collocato fuori ruolo, e' posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita', nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che e' disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario";
- b)al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"))
Testo vigente dal 17 agosto 2023
