Art. 3-bis — Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare
Articolo abrogato dal d.l. 30 dicembre 2023, n. 215.
Abrogato dal 31 dicembre 2023
Articolo abrogato dal d.l. 30 dicembre 2023, n. 215.
Abrogato dal 31 dicembre 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2023
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 2023 al 31 dicembre 2023. 307 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) al comma 4:
tolto: 1) al primo periodo, le parole: "del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato 'Previdenza Italia', istituito in data 21 febbraio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare";
tolto: 2) al secondo periodo, le parole: "Al predetto Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "All'Assoprevidenza";
tolto: 3) al terzo periodo, le parole: "Al Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "All'Assoprevidenza";
tolto: b) al comma 5, le parole: "Per il funzionamento del Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza". Al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili, la capacita' amministrativa concernente i processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga direttamente all'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare, entro il 31 marzo di ciascun anno, il contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis, come modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle occorrenti attivita' di programmazione e rendicontazione delle risorse trasferite a favore dell'associazione Assoprevidenza ai sensi del presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75~art3bis · fonte del testo
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