Art. 29 — Misure di contrasto alla peste suina africana
Misure ((per il contrasto della)) peste suina africana ((All'articolo 2 del)) decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa)»;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
- a)coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalita' ((dell'eradicamento)) della peste suina africana ((e per il)) contenimento della specie cinghiale;
- b)definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale ((comprendente l'indicazione dei tempi e degli)) obiettivi numerici di cattura e, ((sentito l'ISPRA, di)) abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
- c)individua all'interno del piano di cui alla lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
- d)ordina alle competenti Autorita' regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalita' previste;
- e)monitora le attivita' delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
- f)verifica la regolarita' delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
- g)in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorita' regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio ((a valere sulle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo)).». ((1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresi' destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo";
- b)alla rubrica, dopo le parole: "settore suinicolo" sono aggiunte le seguenti: "e del settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio"))
Testo vigente dal 17 agosto 2023
