Art. 1 — Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA

Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale ((, ivi incluse le aree protette)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), che include la ricognizione della consistenza della specie ((cinghiale)) all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione ((e le modalita' di attuazione dei metodi ecologici, nonche' l'indicazione)) delle aree di intervento diretto, delle modalita', dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle disposizioni: ((0a) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016; 0b) del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019; 0c) del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019));

  • a)del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione ((della peste suina)), presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
  • b)del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici» ((del Ministero della salute,)) del 21 aprile 2021 ((, nonche' delle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022, pubblicate nel sito internet del medesimo Istituto)). Ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in conformita' al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. ((3-bis. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' dispongono di un piano di cui al comma 1, ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso, inviano tale piano per una valutazione all'ISPRA e al Centro di referenza nazionale per la peste suina, e lo adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni)) I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo parere ((dell'ISPRA)) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina da rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto economico che l'epidemia puo' arrecare all'intero settore suinicolo italiano, i Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione ((europea)) in materia di valutazione ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani avvalendosi delle ((polizie locali)), dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All'interno delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo e' esercitata dal ((Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)) nonche' dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. ((5-bis. Nelle aree di circolazione virale attiva, individuate in base ai criteri del Manuale di cui al comma 2, lettera b), al fine di prevenire e ridurre la mobilita' della specie cinghiale, e' vietato il prelievo in ogni forma collettiva in attivita' di caccia)) ((6. Gli animali abbattuti durante l'attivita' di controllo e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attivita' di ispezione e controllo igienico-sanitario secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attivita' ispettive, nonche' i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attivita' di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sulla Trichinella spp, confluiscono nei sistemi informativi gia' attivi presso il Ministero della salute)) Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli ((,)) articolati per tipologia produttiva e modalita' di allevamento. Le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento ((dei suini)) allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi. ((Con il decreto di cui al primo periodo sono definiti anche i termini temporali e le modalita' relativi alla cessazione della deroga di cui al secondo periodo e all'adeguamento delle strutture di cui al medesimo secondo periodo alle disposizioni dei regolamenti edilizi)).

Testo vigente dal 17 aprile 2022

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Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, aggiunto: ivi incluse le aree protette, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le … e nella specie cinghiale (Sus scrofa), che include la ricognizione della consistenza della specie aggiunto: cinghiale all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione aggiunto: e le modalita' di attuazione dei metodi ecologici, aggiunto: nonche' l'indicazione delle aree di intervento diretto, delle modalita', dei tempi e degli obiettivi annuali … I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle disposizioni: aggiunto: 0a) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016; 0b) del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019; 0c) del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019;

a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione tolto: delle aggiunto: della peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero …

b) del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici» del aggiunto: Ministero della salute, del 21 aprile 2021aggiunto: , nonche' delle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022, pubblicate nel sito internet del medesimo Istituto. Ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in conformita' al documento … dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. aggiunto: 3-bis. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' dispongono di un piano di cui al comma 1, ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso, inviano tale piano per una valutazione all'ISPRA e al Centro di referenza nazionale per la peste suina, e lo adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo parere tolto: dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e aggiunto: dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina da rendere entro venti … Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione aggiunto: europea in materia di valutazione ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e … e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani avvalendosi delle tolto: guardie provinciali aggiunto: polizie locali, dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All'interno delle … abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo e' esercitata dal Comando tolto: delle Unita' aggiunto: unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei tolto: Carabinieri aggiunto: carabinieri nonche' dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. aggiunto: 5-bis. Nelle aree di circolazione virale attiva, individuate in base ai criteri del Manuale di cui al comma 2, lettera b), al fine di prevenire e ridurre la mobilita' della specie cinghiale, e' vietato il prelievo in ogni forma collettiva in attivita' di caccia 6. Gli animali abbattuti tolto: nell'ambito delle azioni previste dal presente decreto aggiunto: durante l'attivita' di controllo e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attivita' di ispezione e controllo igienicotolto: sanitario da parte del Servizio veterinario della ASL competenteaggiunto: -sanitario secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attivita' ispettive, nonche' aggiunto: i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attivita' di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali tolto: (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla Trichinella spp, confluiscono tolto: nel Sistema informativo veterinario (VETINFO) del aggiunto: nei sistemi informativi gia' attivi presso il Ministero della salutetolto: . Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche … e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoliaggiunto: , articolati per tipologia produttiva e modalita' di allevamento. Le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento tolto: degli animali aggiunto: dei suini allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga aggiunto: alle disposizioni dei regolamenti edilizi. Con il decreto di cui al primo periodo sono definiti anche i termini temporali e le modalita' relativi alla cessazione della deroga di cui al secondo periodo e all'adeguamento delle strutture di cui al medesimo secondo periodo alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-02-17;9~art1 · fonte del testo

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