Art. 28-septies — Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero
La dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinata dalla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo all'area degli assistenti e' incrementata di 200 unita' a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unita' appartenenti all'area degli assistenti. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti e' riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le modalita' di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonche' a 749.889 euro per l'anno 2024 e a 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Testo vigente dal 17 agosto 2023
