All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 6:
  • 1)al primo periodo, le parole «relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo» sono soppresse e le parole «una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
  • 2)al secondo periodo, (( le parole: "di ISPRA," sono sostituite dalle seguenti: "dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonche' dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere))) per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8,»;
  • b)dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno e' designato ((dall'ISPRA)), uno ((dall'ENAC)), uno dal GSE, uno dalla societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno ((dall'Unioncamere)). Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, e' designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
  • c)al comma 12:
  • 1)al primo periodo, dopo la parola «Comitato» sono inserite le seguenti: «e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
  • 2)il secondo periodo e' soppresso. ((1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "dieci". 1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "e la transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "e la sicurezza energetica")).

Testo vigente dal 17 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2023 al 17 agosto 2023. 18 parole tolte, 103 parole aggiunte in 3 capoversi.

2) al secondo periodo, tolto: dopo le parole « ISPRA,» sono inserite le seguenti: « nonche' diUnioncamere aggiunto: le parole: "di ISPRA," sono sostituite dalle seguenti: "dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonche' dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8,»;

… decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno e' designato tolto: da ISPRA, uno da ENAC aggiunto: dall'ISPRA, uno dall'ENAC, uno dal GSE, uno dalla societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno tolto: da Unioncamere aggiunto: dall'Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, e' designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

2) il secondo periodo e' soppressoaggiunto: . 1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "dieci". 1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "e la transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "e la sicurezza energetica".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75~art19 · fonte del testo

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