Art. 19 — Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 6:
- 1)al primo periodo, le parole «relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo» sono soppresse e le parole «una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
- 2)al secondo periodo, (( le parole: "di ISPRA," sono sostituite dalle seguenti: "dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonche' dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere))) per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8,»;
- b)dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno e' designato ((dall'ISPRA)), uno ((dall'ENAC)), uno dal GSE, uno dalla societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno ((dall'Unioncamere)). Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, e' designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
- c)al comma 12:
- 1)al primo periodo, dopo la parola «Comitato» sono inserite le seguenti: «e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;
- 2)il secondo periodo e' soppresso. ((1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "dieci". 1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "e la transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "e la sicurezza energetica")).
Testo vigente dal 17 agosto 2023
