Art. 19-bis — Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali
All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Al direttore si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444". Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto puo' essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.
Testo vigente dal 17 agosto 2023
