Art. 3 — Azione di responsabilità
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 DICEMBRE 1996, N. 639
Testo vigente dal 28 aprile 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 DICEMBRE 1996, N. 639
Testo vigente dal 28 aprile 1996
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3 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1996 al 28 aprile 1996. 355 parole tolte, 16 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.";
tolto: b) dopo il comma 2-bis, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, sono aggiunti i seguenti: "2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve termine dato dal compiersi del decennio. 2-quater. La prescrizione e' interrotta dall'avviso di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio, dalla sentenza di condanna e, per una sola volta, dagli accertamenti istruttori disposti ai sensi delle vigenti disposizioni. 2-quinquies. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se piu' sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso il termine puo' essere protratto oltre i dieci anni dall'atto che ha dato inizio al giudizio, fatti salvi i casi di sospensione e interruzione necessaria del processo ai sensi delle vigenti disposizioni. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2945, commi secondo e terzo, del codice civile. 2-sexies. Per i giudizi in corso per i quali e' gia' scaduto il termine decennale di cui al comma 2-quinquies, il medesimo termine e' prorogato fino al 31 dicembre 1996. 2-septies. Costituisce illecito disciplinare l'aver lasciato prescrivere per colpa l'azione di responsabilita'.";
tolto: c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 20 DICEMBRE 1996, N. 639
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-02-26;79~art3 · fonte del testo
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