Art. 4 — Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 29 febbraio 2000
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 29 febbraio 2000
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1999 al 29 febbraio 2000. 167 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categoria prevalente, possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 2. Dette lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 2, comma 2, non indicate nel bando di gara come categoria prevalente, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresi' scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1999-12-30;502~art4 · fonte del testo
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