Art. 11 — Disposizioni finali
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 29 febbraio 2000
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 29 febbraio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1999 al 29 febbraio 2000. 150 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: Il certificato di iscrizione all'Albo nazionale costruttori puo' essere utilizzato dalle imprese anche se la corrispondente iscrizione non e' stata revisionata ai sensi della disciplina precedentemente in vigore. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le imprese non iscritte all'Albo nazionale costruttori possono partecipare alle gare per l'affidamento di appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a un miliardo di lire dimostrando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), nell'ammontare almeno doppio di quello ivi richiesto, fermo il possesso degli altri requisiti. In applicazione dell'articolo 8, commi 10 e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono inefficaci le delibere assunte dagli organi deliberanti dell'Albo nazionale costruttori per le quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l'effettiva iscrizione all'Albo stesso.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1999-12-30;502~art11 · fonte del testo
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