Art. 1 — Disposizioni in materia di lavoro straordinario

((In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro,)) L'articolo 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle ((45)) ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio ((, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo)). ((2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali.)) 3. Il ricorso al lavoro straordinario e' inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:

  • a)casi di eccezionali esigenze tecnicoproduttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
  • b)casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;
  • c)((mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attivita' produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonche' altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.)) ((3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne da' comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.)) 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa ((da lire 100.000 a lire 300.000)) per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.". Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ((e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196)). ((2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 28 febbraio 1999, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono stabiliti termini e modalita' di effettuazione della informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio decreto-legge n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nei casi in cui i contratti collettivi di lavoro riferiscono l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale))

Testo vigente dal 29 novembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 settembre 1998 al 29 novembre 1998. 14 parole tolte, 265 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro, L'articolo 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge … dal seguente: "Art. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle tolto: 48 aggiunto: 45 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro … prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorioaggiunto: , che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo. 2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina tolto: collettiva applicabile aggiunto: ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. aggiunto: La contrattazione integrativa si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali. 3. Il ricorso al lavoro straordinario e' inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:

c) tolto: per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attivita' produttiva, tolto: nonche' allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli … 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in aziendatolto: .aggiunto: , nonche' altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. 3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne da' comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da tolto: L. 50.000 a L. 150. aggiunto: lire 100.000 a lire 300.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e … maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236tolto: . aggiunto: e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 28 febbraio 1999, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono stabiliti termini e modalita' di effettuazione della informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio decreto-legge n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nei casi in cui i contratti collettivi di lavoro riferiscono l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1998-09-29;335~art1 · fonte del testo

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