[1]Dopo l'art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923 n. 692, e' inserito il seguente articolo:

[2]Art. 5-bis.

[3]Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario e' vietata, salvi i casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraversa l'assunzione di altri lavoratori. L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi con sentiti a sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio; nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnicoproduttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori. L'Ispettorato del lavoro puo' ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di una ulteriore somma pari al 15 per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con l'ammenda sino a lire 200 al giorno, per ogni lavoratore impiegato nello straordinario, raddoppiabili in caso di recidiva.

Testo vigente dal 22 novembre 1955

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-10-30;1079~artunico · fonte del testo

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