Art. 4-bis — Disposizioni in materia di servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo di natanti
1. All'articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992" sono aggiunte le seguenti: "nonche' i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21"
Testo vigente dal 20 luglio 2025
