Art. 1-ter — Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, m 228

All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni";
  • b)al comma 3, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo e' soppresso;
  • c)al comma 3-bis, alinea, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
  • d)al comma 3-ter, le parole: "si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona" sono sostituite dalle seguenti:. "la pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la `multa di 25.000 euro per ogni persona";
  • e)dopo il comma 3-sexies, e' inserito il seguente: "3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni' dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni e' disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia, delle frontiere". All'articolo 10. della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche' dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze.

Testo vigente dal 14 novembre 2004

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 75/2007

    Questione inammissibile
    9 marzo 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successivamente modificato dall'art. 1- ter del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui punisce chi «compie [...] atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha un titolo di residenza permanente». Infatti, la questione, riproposta dal giudice a quo , dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale per ius superveniens , è motivata per relationem alla precedente ordinanza senza tenere conto dell'autonomia di ogni incidente di costituzionalità, anche se sollevato nell'ambito dello stesso giudizio di merito, e della costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale il rimettente deve rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice. - In senso conforme, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 33/2006, n. 141 e n. 84/2005.

    Art. 12 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 25 cost. · Art. 35 cost. · Art. 11 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.legge:2004-09-14;241~art1ter · fonte del testo

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