Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla rubrica e al comma 1 le parole «detenute o» sono soppresse;
  • b)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione ((contro la tortura)) e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ((ratificato ai sensi della legge)) 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.»; In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale.

Testo vigente dal 20 dicembre 2020

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 21 ottobre 2020 al 20 dicembre 2020. 55 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro aggiunto: la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato tolto: con aggiunto: ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.»;

tolto: c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5.1 Il Garante nazionale puo' delegare i garanti territoriali per lo svolgimento di specifici compiti nelle materie di cui al comma 5, con esclusione di quella di cui alla lettera g), quando ricorrano particolari circostanze. La delega ha una durata massima di sei mesi.». In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-21;130~art13 · fonte del testo

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