Art. 10 — Modifiche all'
articolo 588 del codice penale All'articolo 588 del codice penale:
- a)al primo comma la parola «309» e' sostituita dalla seguente: «((2.000))»;
- b)al secondo comma le parole «da tre mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a sei anni».
Testo vigente dal 20 dicembre 2020
