Art. 4 — Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare
All'articolo 5 ((del testo unico di cui al decreto)) legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3-bis, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»;
- b)al comma 3-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»;
- c)al comma 3-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.».
Testo vigente dal 6 maggio 2023
