Art. 16 — Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Testo vigente dal 23 novembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
Testo vigente dal 23 novembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1996 al 23 novembre 1996. 602 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Il contributo una tantum per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilita', a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilita', sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilita' da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione e' effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa e' posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione, da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Agli enti locali dissestati ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sia stato revocato il contributo statale per il finanziamento del mutuo assunto con la Cassa depositi e prestiti per non aver adeguato le entrate al livello massimo consentito dalle vigenti disposizioni, puo' essere reintegrato il predetto finanziamento statale ove adottino provvedimenti diretti ad applicare per un biennio le aliquote massime dei tributi. Al comma 4 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, le parole: "entro 30 giorni dall'insediamento" sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine per la trasmissione degli elenchi di cui al presente comma decorre dall'insediamento dell'organo straordinario di liquidazione ed e' fissato in 30 giorni per gli enti locali con popolazione inferiore a 60.000 abitanti, 60 giorni per gli enti locali con popolazione da 60.000 a 499.999 abitanti e 90 giorni per gli enti locali con popolazione superiore a 499.999 abitanti.".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-20;492~art16 · fonte del testo
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