Art. 161 — Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili

Il Ministero dell'interno puo' richiedere ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunita' montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario. Le modalita' per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonche' i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione ((dei bilanci di previsione e dei rendiconti)), in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunale. ((Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si applica decorsi sette giorni dal termine previsto per l'approvazione di tale documento contabile)). In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.113 100

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2018, n. 145

100

con decorrenza dal 1 novembre 2019

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 903) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2019.

Ordinanza 29 marzo 2020

113

L'Ordinanza 29 marzo 2020 (in G.U. 30/03/2020, n. 85) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano alle spettanze per l'anno 2020.

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2020 al 1 gennaio 2026. 6 parole tolte, 29 parole aggiunte.

… n. 196. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsionetolto: , dei rendiconti e del bilancio consolidato aggiunto: e dei rendiconti, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle … affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarieta' comunaleaggiunto: . Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si applica decorsi sette giorni dal termine previsto per l'approvazione di tale documento contabile. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art161 · fonte del testo

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