Art. 23 — Modificazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4
Testo vigente dal 16 novembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4
Testo vigente dal 16 novembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1996 al 16 novembre 1996. 220 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 6 giugno 2000, purche' il responsabile dell'immissione in commercio, entro il 31 dicembre 1996, documenti al Ministero della sanita' tale presenza. 2. Per i medicinali omeopatici di cui al comma 1, in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione, si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; ove sussistano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, si applica l'articolo 5, comma 2. 3. I quattro esperti in sperimentazioni tossicologiche, farmacologiche e cliniche ed i due esperti in produzione e controllo di qualita' dei medicinali omeopatici, di cui alla commissione prevista dall'articolo 6, sono individuati dal Ministro della sanita', il quale provvede anche alla nomina del presidente della commissione stessa. 4. Ai fini dello smaltimento delle scorte, i medicinali omeopatici immessi sul mercato successivamente al 31 dicembre 1992 sono mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 1997, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ed abbiano un grado di diluizione tale da garantire l'innocuita'.".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-13;478~art23 · fonte del testo
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