Art. 10 — Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4
Testo vigente dal 16 novembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4
Testo vigente dal 16 novembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1996 al 16 novembre 1996. 282 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica e quelli addetti alle attivita' di medicina dei servizi convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarita' delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresi' utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che non utilizzano contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto un adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-13;478~art10 · fonte del testo
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