Art. 1-ter — Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane
Per il solo esercizio 2015, le province e le citta' metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualita' 2015. Per il solo esercizio 2015, le province e le citta' metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato. Le province e le citta' metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria ((per gli anni 2016 e 2017 e 2018)), le province e le citta' metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno precedente riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 1 gennaio 2018
